CASA E CONSUMI
Tutto su IMU e TASI
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Attraverso la Legge di Bilancio 2020 viene abolita l'imposta unica comunale composta da tre tributi: IMU,TASI e TARI.

Rimane in essere la tassa sui rifiuti (TARI), mentre viene organizzata secondo un nuovo schema l'IMU (imposta municipale propria), l'imposta sugli immobili.
Viene invece cancellata la TASI (tributo per i servizi indivisibili).

Tornando alla TARI andiamo a rappresentare le importanti modifiche circa i criteri di calcolo e di applicazione.
Il calcolo della tariffa sui rifiuti è un’operazione che tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di eseguire al fine di evitare di pagare importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti.
Occorre ovviamente fare riferimento ai criteri adottati dal Comune di riferimento.
In ogni caso la TARI è calcolata tenuto conto di due cifre: la quota fissa e
la quota variabile.
Le regole specifiche vengono determinate dagli enti locali che, con apposita delibera da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, stabiliscono la tariffa dovuta per ciascun tipo di utenza così come le agevolazioni applicate.

Per sapere come si calcola la TARI è importante stabilire qual è la base imponibile della tassa sui rifiuti, data dalla superficie calpestabile dell’immobile compresi muri interni, pilastri e muri perimetrali.
Gli elementi utili per il calcolo TARI 2022 sono i seguenti:
  • superficie in metri quadri e dati catastali, se disponibili;
  • periodo di riferimento;
  • nucleo familiare;
  • quota fissa;
  • quota variabile;
  • quota provinciale 5 per cento.
La quota fissa si calcola molto facilmente moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare per il numero di persone che la occupano.

Alla quota fissa si somma la quota variabile, finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il calcolo TARI è effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti in via presuntiva stabilita dalle delibere comunali.

In questo caso occorre infine distinguere se si tratta di: immobile ad uso domestico residenziale o non residenziale; o non domestico, come ad esempio nel caso delle attività commerciali.

Per quanto riguarda l'IMU, il versamento della tassa è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:
fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica); abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso"); aree fabbricabili e terreni agricoli.

Nel caso di inquilini che vivono stabilmente in affitto presso un’abitazione, questa tassa non è a carico degli stessi, ma saranno i proprietari effettivi dell’abitazione a dover provvedere al pagamento.
Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili: 
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.