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Prestito Ipotecario Vitalizio
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Prestito Ipotecario Vitalizio


Il Prestito Ipotecario Vitalizio - acronimo PIV - è una particolare tipologia di finanziamento riservato a persone fisiche con più di sessant’anni di età.

Esso è garantito da ipoteca su un immobile residenziale la cui durata, generalmente, coincide con la vita del sottoscrittore. 

Questo tipo di finanziamento è un'alternativa alla vendita della nuda proprietà poiché consente, a chi lo sottoscrive, di continuare ad abitare nell’immobile senza perderne la proprietà. Viene infatti lasciata agli eredi la facoltà di decidere come rimborsare il prestito e di conseguenza cosa fare dell’immobile dato in garanzia.

Il finanziamento può essere erogato solo dopo valutazione, da una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario.

Come in qualsiasi altro prestito, sarà proprio il creditore a valutare se erogare o meno il finanziamento, che ad ogni modo avrà una durata medio-lungo termine.




A chi spetta  il Prestito Ipotecario Vitalizio?


Possono richiedere questa agevolazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano un immobile destinato a civile abitazione.

Se chi richiede il PIV è coniugato o convivente more uxorio da almeno 5 anni nel suddetto immobile, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di uno solo, a condizione, però, che anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età. 




Come funziona il PIV?


Il PIV funziona in questo modo: il rimborso dell’importo finanziato avviene in unica soluzione ed è a carico degli eredi del finanziato salvo, prima della sua morte, non si verifichino determinati eventi. Sugli eredi grava dunque il rimborso della quota capitale più gli interessi maturati e le spese, salvo diversi accordi tra le parti contrattuali.

La banca o l’intermediario finanziario possono richiedere il rimborso di quanto finanziato solo nei seguenti casi:


  • al momento della morte del soggetto finanziato;
  • qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
  • quando vengono compiuti atti che ne riducono significativamente il valore, ad esempio con dolo o colpa grave addebitabili al soggetto finanziato o al terzo datore di ipoteca, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile;
  • quando emerge da una perizia o da un documento del catasto che il finanziato ha apportato delle modifiche all’immobile rispetto al suo stato originale senza l’autorizzazione del finanziatore anche se con le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti;
  • in caso di revoca del certificato di agibilità dell’immobile per incuria o non adeguata manutenzione;
  • qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell’immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato;
  • nel caso in cui l’immobile, oggetto di garanzia, subisca procedimenti conservativi o esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.

Chiaramente in questi casi sarà il finanziatore, dunque la banca o l’intermediario finanziario, a dimostrazione del verificarsi di tali eventi e a carico delle relative spese.



In conclusione


Il PIV - prestito ipotecario vitalizio - può essere un’ottima alternativa alla nuda proprietà.

E’ destinato alle persone fisiche con almeno 60 anni di età ma occorre rispettare una serie di requisiti per poter usufruire di tale finanziamento.