PENSIONI
Pensione di reversibilità: come funziona
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La pensione di reversibilità, spetta ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps.

Si ha diritto alla pensione di reversibilità se il soggetto, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni:
era titolare di una pensione diretta;
aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa;
aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Se non risultano maturati i requisiti necessari per ottenere questo tipo di pensione, in presenza di specifiche condizioni è possibile ottenere una indennità una tantum. 

La pensione di reversibilità spetta, in prima istanza, al coniuge e ai figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili), a coloro che sono uniti civilmente, equiparati al coniuge, al coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno di mantenimento, al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile, ai figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, ai nipoti minorenni o maggiorenni inabili a carico dei nonni, ai genitori, in assenza di coniuge e figli aventi diritto, ai fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.

La pensione di reversibilità si calcola in base a una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, in relazione al rapporto di parentela con la persona deceduta:
• al coniuge spetta il 60%;
• al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%;
• a ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20%;
• a ciascun figlio, se il coniuge non ne ha diritto, spetta il 40%;
• a genitori o fratelli e sorelle, spetta il 15% per ciascuno.

La pensione di reversibilità viene pagata a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o del pensionato.