ASSISTENZA SANITARIA
LEA: i livelli essenziali di assistenza
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I livelli essenziali di assistenza (LEA) rappresentano le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, attraverso la gratuità o dietro il pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte con la fiscalità generale.

In particolar modo l’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  assicura i LEA (definiti all’interno del Piano Sanitario Nazionale), nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economia nell’impiego delle risorse.

Sono però esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale;
- non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate
- in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.

Finalmente i livelli essenziali di assistenza diventano concreti e tangibili in occasione della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 29 novembre 2001, tanto che vengono classificate tre tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale:
 
1) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte ai singoli e alla collettività (tutela dall’inquinamento e dagli infortuni, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e diagnosi precoce, medicina legale)

2) assistenza distrettuale, che comprende tutte le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, fornitura di protesi, servizi domiciliari, consultori familiari, SERT, salute mentale, riabilitazione, strutture semiresidenziali e residenziali)

3) assistenza ospedaliera, che comprende le attività di pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital e day surgery, lungodegenza e riabilitazione.

Nel 2017 un nuovo decreto presidenziale (DPCM 12/01/2017), sostituisce integralmente il precedente provvedimento, descrivendo con maggiore dettaglio e precisione le prestazioni già incluse nei LEA, ridefinendo ed aggiornando gli elenchi delle malattie rare, croniche ed invalidanti, innovando infine, i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, il tutto tagliando procedure obsolete sostituendole con prestazioni tecnologicamente innovative.