CASA E CONSUMI
Contratti non richiesti
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Da quando esiste il mercato libero dell’energia elettrica e il gas, ogni venditore,  cerca di proporre le proprie offerte commerciali  per acquisire nuovi clienti.
Alcune società di vendita, per poter essere  più efficienti, utilizzano anche società esterne alle quali appaltano il servizio per la vendita di offerte commerciali ai cittadini, tramite dei “venditori”. E qui nasce a volte il problema. 
Spesso si scopre di essere titolari di un contratto per la fornitura di un bene o di un servizio di cui non si conosceva nemmeno l'esistenza. Succede  che un venditore contatti telefonicamente o si presenti di persona presso l'abitazione di una qualsiasi persona, o in un centro commerciale e spinga, in modo scorretto e illecito, la persona stessa ad attivare inconsapevolmente un contratto.

Gli stratagemmi utilizzati sono molteplici e purtroppo, in alcuni casi, ci si ritrova clienti di un venditore, senza volerlo.
Al venditore disonesto basta recuperare o estorcere pochi dati: il codice cliente e i dati anagrafici dell'intestatario. Spesse volte è proprio il cliente a fornire questi dati.

In definitiva, un contratto non richiesto consiste nel contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato con un venditore per la fornitura di un servizio o che ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta ed estorto da parte dell'agente di vendita che lo ha contattato sia telefonicamente o oppure personalmente in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore.
 
Il soggetto truffato può. entro trenta giorni dalla data di scadenza della prima bolletta o della rata di pagamento, inviare un reclamo per contratto non richiesto al fornitore. A tale reclamo deve essere allegata la copia della documentazione, nella quale si prende visione della data in cui l’utente è venuto a conoscenza del contratto non richiesto.
 
Dal momento in cui si inoltra il reclamo per il contratto non richiesto, i termini per il pagamento delle bollette o delle rate sono sospesi. Pertanto il fornitore non potrà né interrompere la fornitura del servizio né addebitare all’utente costi ulteriori per morosità. Il fornitore, ricevuto il reclamo, ha quaranta giorni di tempo per rispondere.
 
Inoltre, tramite provvedimento dell'ARERA (Autorità di regolazione per reti e ambiente), sarà possibile per il cliente avere una maggior tutela. Infatti, tutti i venditori dovranno chiedere conferma al cliente prima di attivare qualsiasi fornitura tramite una telefonata o una lettera. Nei casi in cui però la truffa fosse già stata messa in atto e quindi il contratto abbia già effetto, sempre l’Autorità, ha previsto una procedura semplificata per il cliente per poter ritornare al proprio venditore (o venditore precedente) , ossia alla condizione iniziale senza costi. Unica pecca, tale procedura non è obbligatoria, spetta ai singoli venditori stabilire se adottarla o meno. 

In particolare, per quanto riguarda i contratti non richiesti di luce e gas
se il fornitore accetta il reclamo per il contratto non richiesto dovrà avviare la procedura di “ripristino” e quindi, stornare le bollette già emesse e inviare nuove bollette al prezzo stabilito dall’Autorità per il mercato tutelato. Contestualmente dovrà inviare al precedente fornitore i dati del cliente affinché vengano ristabilite le condizioni economiche preesistenti.
Se il fornitore che non accetta il reclamo è obbligato ad inviare la documentazione relativa al reclamo allo Sportello del consumatore (presso ARERA.
Lo Sportello esaminerà la documentazione per verificare se il rigetto è giustificato o se, al contrario, deve essere attivata la procedura di ripristino.