ASSISTENZA SANITARIA
Amministratore di sostegno: chi è e come funziona
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L ’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Persone anziane o disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Condizione necessaria per tutti è la capacità di intendere e di poter esprimere i propri bisogni davanti al Giudice Tutelare.
 
La richiesta dell’amministratore di sostegno, può essere effettuata, davanti al Giudice Tutelare dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore,
dal pubblico ministero o da un assistente sociale.
 
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno, della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dei limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, 
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
 
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.